Riflessioni sul nuovo “DDL Caccia”

In un blog dedicato al fototrappolaggio, dove il contatto con la natura avviene attraverso l’obiettivo e la pazienza dell’attesa, parlare di caccia può sembrare un paradosso. Eppure, chiunque passi ore a monitorare la fauna selvatica sa che l’equilibrio degli ecosistemi e la tutela della biodiversità sono temi che non possono essere ignorati.
Recentemente il dibattito pubblico in Italia è stato scosso dal DDL 1552 (noto come “DDL Caccia”) approvato al Senato il 23 giugno 2026, che punta a riformare radicalmente la storica legge 157/1992.

Molti si stanno mobilitando perché la legge venga rivista e cambiata nel suo passaggio alla Camera.

Cerchiamo di fare una disamina equilibrata, cercando di evitare le polarizzazioni estreme, e prevalentemente ideologiche, di chi vede nella caccia un male assoluto e di chi invece la difende come un diritto intoccabile.

Alcune premesse

Personalmente ripudio l’uso delle armi. L’idea stessa di “sport” associata all’uccisione di un animale mi è profondamente estranea: la morte non può essere una competizione o un passatempo.

Tuttavia, occorre essere intellettualmente onesti: chi, come me, consuma (seppur pochissima) carne, acquistata comodamente al supermercato o al negozio sotto casa, delegando quindi ad altri il “lavoro sporco” dell’abbattimento e della macellazione degli animali, non può ergersi a giudice morale di chi pratica il prelievo venatorio per scopi alimentari e nel rispetto delle regole.

Va poi detto che la caccia può in effetti essere uno strumento gestionale.
La caccia di selezione può rendersi necessaria per garantire gli equilibri faunistici: possono infatti esistere specie aliene invasive da contenere o specie native in eccesso numerico, spesso per cause legate all’uomo (si pensi ai cinghiali e in alcune zone anche a cervi e caprioli).
Vi sono poi casi in cui sono necessari abbattimenti pianificati per esigenze sanitarie, indispensabili per fronteggiare emergenze come la Peste Suina Africana.

L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN, International Union for Conservation of Nature) ha la missione di “influenzare, incoraggiare e assistere le società in tutto il mondo a conservare l’integrità e la diversità della natura e di assicurare che ogni utilizzo delle risorse naturali sia equo e ecologicamente sostenibile” e classifica il rischio in categorie crescenti: in particolare, la Lista Rossa IUCN è “[…]il più completo inventario del rischio di estinzione delle specie a livello globale” e quindi anche per l’Italia.

In una legge come il DDL 1552, che stabilisce “…norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma…”, sarebbe auspicabile che qualunque specie classificata da IUCN anche solo come “vulnerabile” fosse esclusa dall’attività venatoria o fortemente limitata al riguardo.

Il nuovo DDL risponde a queste esigenze di gestione e di tutela della biodiversità o, come sostengono alcuni, sta portando l’Italia “indietro di 30 anni”?

Cosa cambia con il DDL 1552: i punti critici

Il mondo scientifico italiano ha lanciato un grido d’allarme unanime. Molte organizzazioni, tra cui l’Unione Zoologica Italiana e la Società Italiana di Etologia, denunciano che questa riforma rischia di compromettere decenni di tutela della biodiversità.

1. La marginalizzazione della scienza (ISPRA)

Uno degli aspetti più controversi è il ridimensionamento del ruolo dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale): se oggi il parere dell’istituto è fondamentale per definire i calendari venatori, il nuovo DDL lo rende meno vincolante, permettendo alle Regioni di discostarsi dalle indicazioni scientifiche nazionali. Indebolire il ruolo della scienza significa aumentare il rischio di decisioni politiche che potrebbero causare danni (anche irreversibili) agli ecosistemi.

2. L’allungamento dei tempi e l’aumento delle specie

Il disegno di legge prevede l’estensione dei periodi di caccia oltre i limiti attualmente consentiti, arrivando potenzialmente a coprire fasi delicatissime della vita e della riproduzione della fauna, soprattutto per quanto riguarda gli uccelli.
Inoltre, vengono aggiunte specie cacciabili come l’oca selvatica e il piccione di città.
Particolarmente grave è la situazione dell’avifauna: mentre i mammiferi cacciati in Italia non sono generalmente a rischio estinzione, molte specie di uccelli lo sono.
Si è quindi persa l’occasione per togliere dall’elenco specie vulnerabili o minacciate della Lista Rossa IUCN italiana, cosa che avrebbe dato più credibilità all’idea della caccia come strumento di gestione e tutela.

Per massima trasparenza, bisogna però riportare anche il parere di Federcaccia su questi punti che, per tramite dell’avvocato Lorenzo Bertacchi (Ufficio Legale di Federcaccia), afferma che in realtà oca selvatica e piccione di città sono già cacciabili in tutta Europa e che per la nuova legge resterebbe comunque il divieto assoluto di cacciare durante la riproduzione e la migrazione nuziale degli uccelli.

3. I richiami vivi

L’articolo 5 riguarda l’uso dei richiami vivi. Si tratta di piccoli uccelli tenuti in gabbia per attirare i propri simili con il canto. Il nuovo testo elimina i limiti numerici per i richiami allevati in cattività, una direzione opposta a quella tracciata dalla Direttiva “Uccelli” dell’Unione Europea, esponendo l’Italia a procedure d’infrazione.

4. Ripartizione del territorio

La legge del 1992 riservava il 20-30% del territorio agrosilvopastorale di ogni regione alla protezione della fauna, mentre il nuovo DDL sancisce che in questo calcolo rientrano anche i parchi nazionali e regionali, dove la caccia è già vietata: questo di fatto amplia le aree che possono essere soggette all’attività venatoria.

Per quanto riguarda le voci sulla “caccia in spiaggia”, bisogna riconoscere che, mentre nelle versioni precedenti della norma era esplicitamente esclusa, ora il riferimento è stato tolto, rendendo la formulazione ambigua.
A questo proposito, il già citato avvocato Lorenzo Bertacchi (Ufficio Legale di Federcaccia) dichiara invece che “le distanze di sicurezza, il Codice Penale e le norme balneari restano identiche. Il riferimento al demanio marittimo serve solo a tutelare la caccia tradizionale in aree come lagune e foci dei fiumi.”

5. Il lupo

Il lupo viene tolto dalle specie “particolarmente protette”. Questo non equivale a renderlo cacciabile, ma è considerata una conseguenza logica della crescita consistente della popolazione italiana dei lupi negli ultimi anni: in effetti la specie non risulta più “vulnerabile” né “minacciata” nella lista rossa italiana IUCN già dal 2022.

6. La caccia come “servizio”

Il DDL introduce un cambiamento culturale significativo all’articolo 16: le Aziende Faunistico-Venatorie perdono l’obbligo di essere “senza scopo di lucro” per diventare vere e proprie imprese. Da un lato, questo potrebbe incentivare una gestione più professionale e attenta del territorio privato, spingendo i cacciatori fuori dalle proprietà altrui (un problema molto sentito in Italia). Dall’altro, trasforma definitivamente la fauna, che, ricordiamolo, è “patrimonio indisponibile dello Stato”, in una risorsa economica privatizzata.

Un punto potenzialmente positivo riguarda gli agricoltori: il DDL permette loro di intervenire direttamente (se abilitati) per contenere i cinghiali sui propri terreni, compensando così i danni subiti. È un sistema che incentiva il controllo da parte di chi ha un interesse reale a ridurre i danni, a differenza del cacciatore tradizionale che potrebbe preferire il mantenimento di popolazioni abbondanti per le stagioni venatorie. Tuttavia, esperti avvertono che metodi come la “braccata” (caccia con cani) possono essere controproducenti, disperdendo i branchi di cinghiali e aumentando gli incidenti stradali e la diffusione di virus.

Demografia della caccia

Un aspetto che spesso sfugge nel dibattito estremamente polarizzato è la demografia dei cacciatori: in Italia sono circa 550.000-580.000, con un’età media superiore ai 60 anni. Il numero è in costante calo (circa il 12% negli ultimi cinque anni) e l’interesse tra i giovani è quasi nullo. Questo significa che, indipendentemente dalle leggi, la pressione venatoria è destinata a diminuire drasticamente nei prossimi decenni per motivi naturali.

Questa consapevolezza dovrebbe portare ad una importante riflessione: se la biodiversità continuerà a calare nonostante il minor numero di cacciatori, dovremo guardare con più attenzione ad altri fattori, come i cambiamenti climatici, la distruzione degli habitat e l’impatto della predazione di specie domestiche come i gatti (sì, proprio i nostri cari amici pelosi, ma di questo magari parleremo in un altro articolo…).

Conclusioni

In conclusione, sebbene alcune parti del DDL possano apparire come un tentativo di modernizzare la gestione della fauna (come l’uso di visori notturni per la caccia di selezione, pensati per ridurre gli errori umani), il quadro complessivo appare come un arretramento.
La marginalizzazione degli organismi scientifici, la mancata rimozione di alcune specie a rischio e l’allungamento indiscriminato della stagione venatoria sembrano rispondere più a logiche di consenso elettorale che a reali necessità ecologiche.

Come amanti del fototrappolaggio, il nostro compito è continuare a osservare e documentare. La fauna non ha voce nel processo legislativo: spetta a noi, attraverso i dati e l’osservazione sul campo, chiedere che la sua gestione sia affidata alla scienza e non alla propaganda. La caccia può essere uno strumento di conservazione e di mantenimento della biodiversità, ma solo se esercitata in un quadro di legalità, coerenza europea, verificabilità scientifica e profondo rispetto per la vita che cerchiamo, ogni giorno, di immortalare nei nostri scatti.


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